Successione ereditaria: come funziona e cosa dice la legge

Successione ereditaria, cosa dice la legge
Successione ereditaria, cosa dice la legge

La divisione dei beni lasciati in eredità da una persona scomparsa può rappresentare una questione alquanto spinosa. La materia, dal punto di vista giuridico, è piuttosto articolata e non sempre la successione avviene in maniera semplice e lineare. In presenza di casi particolarmente controversi, è bene affidarsi alla consulenza di figure esperte in materia o rivolgersi a portali specializzati quali www.avvocatoaccanto.com per consultare il parere degli esperti di Avvocato Accanto.

Successione e testamento

La prima distinzione da fare per orientarsi è quella tra erede e legatario. Il primo è successore a titolo universale, ossia riceve in eredità l’intero patrimonio oppure una parte di esso; il secondo, invece, è successore a titolo particolare in quanto riceve in eredità un bene in base ad una disposizione testamentaria (detta, appunto, ‘legato‘). Da ciò si può evincere la differenza tra successione a titolo universale (ossia la totalità o una parte dell’eredità) e quella a titolo particolare (determinata specificamente dall’autore del testamento).

Va anche sottolineato come esistono alcuni tipi di eredi, come ad esempio i figli, che non possono essere privati di una quota dei beni o del patrimonio lasciato in eredità, a prescindere dalla volontà del defunto o del testatore. Se non determinata dalle disposizioni di un testamento, la successione si definisce legittima; altrimenti, si tratta di successione testamentaria.

Esistono tre tipi di testamento: olografo, pubblico e segreto. Il primo è un documento che “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore“, secondo quanto disposto dall’articolo 602 del Codice Civile. La sottoscrizione è valida anche se priva di nome e cognome purché identifichi in maniera chiara il testatore.

Il testamento di dice ‘pubblico’ quando viene ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni (articolo 603 del Codice Civile). A differenza di quello olografo, il testamento pubblico viene redatto dal notaio che mette per iscritto le volontà espresse dal testatore (se questi è incapace di leggere, i testimoni devono essere quattro); il documento deve indicare ora, luogo e data di sottoscrizione e deve essere firmato da tutti i soggetti chiamati in causa.

Il testamento segreto, infine, può essere redatto da un soggetto terzo o dal testatore, purché sappia leggere e scrivere; quest’ultimo, nel caso in cui una parte o l’intero documento sia stato scritto da altri, o con mezzi meccanici, deve firmare ogni foglio.

L’acquisizione dell’eredità

L’eredità deve essere acquisita tramite la cosiddetta accettazione, che può essere espressa o tacita. Nel primo caso, l’avente diritto produce una dichiarazione innanzi ad un notaio o ad un Cancelliere in cui afferma di voler accettare l’eredità; nel secondo caso, l’erede compie un atto che presuppone la volontà di ricevere il patrimonio o i beni ricevuti (mettendo in vendita la propria parte di eredità, ad esempio). Con le stesse modalità, per i soggetti che avrebbero diritto a riceverla, è possibile effettuare la rinuncia all’eredità.

L’accettazione deve essere universale, ossia non subordinata a termini o condizioni, e deve concretizzarsi entro un termine di dieci anni (così come la rinuncia).

L’eredità può essere ricevuta in regime di comunione ordinaria, ossia esiste più di un erede e ciascuno ha diritto all’eredità (in misura uguale o determinata dalle disposizioni testamentarie). Tramite un atto formale, si può porre fine alla comunione procedendo alla divisione ereditaria. In mancanza di un accordo tra tutte i coeredi, si procede ad un accordo giudiziale; altrimenti, la divisione avviene per contratto.

L’ultimo caso da prendere in esame è quello della mancanza di eredi. La ricerca può spingersi fino al sesto grado di parentela del de cuius (ossia la persona che lascia in eredità un bene o un patrimonio); se non vi è alcun successibile, l’eredità viene devoluta per intero allo Stato Italiano senza necessità di accettazione.

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